Nel corso del convegno annuale “Telefisco”, l’Agenzia delle entrate ha confermato che i prossimi mesi saranno dedicati per il recupero del “fondo perduto COVID” (erogato a titolo di “Ristori” e “Sostegni”) per quai soggetti che, sempre a parere dell’Agenzia delle entrate, non avevano diritto ad usufruirne.
A questo proposito è opportuno evidenziare che qualora sia elevata una simile contestazione, il contribuente (sia esso una Società, una Ditta Individuale o un Professionista) incorrerà nelle seguenti violazioni:
TRIBUTARIE
L’Agenzia delle entrate richiederà la restituzione dell’importo indebitamente percepito a cui si sommeranno gli interessi e una sanzione dal 100% al 200% della contributo e in nessun caso è possibile la definizione agevolata delle sanzioni (pagamento di un terzo di quanto irrogato).
PENALI PERSONALI
Se la somma indebitamente percepita è superiore ad € 3.999,96, oltre alle sanzioni tributarie sopra descritte sarà contestato anche l’articolo 316 ter c.p. (“indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”), secondo cui, salvo il fatto costituisca truffa nelle erogazioni pubbliche (articolo 640-bis c.p.), è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se la domma indebitamente è pari o inferiore ad € 3.999,96 euro, il fatto non costituisce reato, ma sarà applicata la sanzione amministrativa da 5.164 a 25.822 euro.
PENALI SOCIETARIE
Alla Società che ha indebitamente usufruito del fondo perduto COVID sarà poi contestata la responsabilità amministrativa (D.Lgs. n. 231/2001) nel caso di superamento della soglia di € 3.999,96.
Questo comporterà, direttamente in capo alla Società, l’applicazione di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (la sanzione per ogni quota è da € 258 ad € 1.549 euro); nonché la possibile applicazione di misure interdittive (il divieto di contrattare con la Pa, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, contributi, eccetera ed eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi).