In data 28.06.2016 il Senato ha approvato definitivamente la legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia fiscale tra Italia e Santa Sede.
La Convenzione introduce una voluntary disclosure ad hoc con la Santa Sede.
In specie l’articolo 2 elenca alcuni soggetti (persone fisiche, quali religiosi o soggetti legati da rapporto di servizio o di pensionamento con la Santa sede e persone giuridiche, ovvero enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana) che per le annualità ancora accertabili possono usufruire di una tassazione forfettaria del 20% per i redditi e l’aliquota prevista per l’imposta sul valore dei redditi diversi delle attività finanziarie detenute all’estero per le annualità 2012-2013.
Si dovrà (ex art. 3 della Convenzione) presentare un’istanza, per avvalersi di questa procedura dedicata, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Convenzione. Il contenuto dell’istanza e gli effetti di definizione e sanatoria tributaria, nonchè la non punibilità in ambito penale della procedura, ricalcano quelli previsti dalla legge sulla collaborazione volontaria italiana.
È inoltre disciplinata la facoltà per i soggetti interessati di optare, per lo stesso regime impositivo semplificato, anche per le annualità 2014-2015.
Per quanto concerne invece i contribuenti diversi da quelli della Convenzione. che verranno accertati in seguito all’imminente applicazione dello scambio di informazioni con la Santa Sede, questi possono comunque usufruire del ravvedimento lungo, i cui costi non sono proibitivi in termini di sanzioni e limitati agli ultimi cinque anni in quanto il Vaticano non rientra nella Black list italiana.